La legge attualmente in vigore definisce il Broker assicurativo come mediatore indipendente con il compito di rappresentare l’interesse del cliente nei confronti delle compagnie al fine di ottenere il prodotto più consono alle esigenze del cliente stesso. Il suo operato prosegue inoltre durante l’intero periodo di vigenza della polizza e si esplicita nella consulenza (Risk Consulting) e nella gestione dei sinistri (Claims Management).
L’incarico attribuito dal cliente al broker si formalizza attraverso il conferimento di un mandato che, fatta eccezione per la prestazione di attività di consulenza e/o di natura straordinaria, non prevede costi a carico del cliente, in quanto la remunerazione del mediatore consiste nelle commissioni percepite dalla compagnia con cui sottoscrive l’accordo.
Il mandato descrive poi l’attività di consulenza e di gestione tecnica ed amministrativa, parte integrante del servizio che il broker offre ai suoi clienti.
Il mediatore, inoltre, deve sempre garantire disponibilità e professionalità. In sintesi, il Broker può essere definito come di seguito indicato:
• professionista della tematica assicurativa;
• consulente del cliente;
• gestore tecnico e amministrativo dei sinistri avvenuti nell’ambito della copertura;
• soggetto indipendente, ovvero non legato ad alcuna compagnia;
• professionista che:
– Conosce in modo approfondito il mercato assicurativo nazionale ed internazionale,
– Struttura un prodotto assicurativo personalizzato rispetto alle specifiche esigenze del cliente (copertura tailor made).
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Loredana Magaraggia
Amministratore
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